IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto ministeriale  del  31  gennaio  1992,  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto  il decreto ministeriale del 2 dicembre 1991, con il quale e'
stato  approvato  l'ordinamento  didattico  del  corso   di   diploma
universitario in scienze infermieristiche;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia in data 25 marzo 1992 del
consiglio di amministrazione in data 28  aprile  1992  e  del  senato
accademico in data 12 maggio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  dichiarazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il decreto ministeriale del 17 giugno 1992 ed in particolare
l'art. 2 che autorizza  l'Universita'  di  Genova  ad  attivare,  per
l'anno   accademico  1992-93,  corsi  di  diploma  universitario  per
trasformazione da scuole dirette a fini speciali;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 68,  dopo  il  diploma  universitario  di  ortottista  ed
assistente di oftalmologia viene inserito:
   il diploma universitario in scienze infermieristiche.